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Statuto
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Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi della legge nazionale 7 dicembre 2000 n.383 e della legge regionale 9 dicembre 2002 n.34 e successive modifiche, Associazione denominata: "Nonna Lucia" con sede in S. Ilario d'Enza, via Sabotino 13, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione, attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi, persegue interessi collettivi finalizzati a : promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità provinciale per aiutare il benessere psicofisico e la promozione al territorio. Attraverso l'animazione artistica attiva progetti e azioni concrete sul territorio, valorizzandolo e promuovendolo, sensibilizzando la cittadinanza mediante forme attive di partecipazione. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei propri associati e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

  • Tutelare il diritto di gioco dei bambini/e, come sancisce l'art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza approvata a New York dall'ONU il 20/11/1989;

  • Perseguire il miglioramento della qualità della vita in particolare dell'infanzia con la creazione e la difesa di spazi per il gioco e la ricreazione;

  • Promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione, la formazione e l'educazione;

  • Valorizzare la persona attraverso il giorno come bisogno immancabile della vita, ritrovandolo nel piacere di giocare con le cose semplici;

  • Diffondere la cultura del gioco a tutti i livelli, nella famiglia, nei gruppi professionali, nelle associazioni e nelle realtà che svolgono servizi alla persona;

  • Favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il gioco;

  • Attraverso l'attività ludica far emergere la peculiarità di ogni soggetto, valorizzarlo e sostenerne la crescita sul piano emotivo, affettivo, cognitivo, comportamentale e sociale;

  • Promuovere la cultura del sorriso in contesti di disagio sociale;

  • Organizzare attività ricreative e d'intrattenimento aperte a bambini/e nell'età dell'infanzia valorizzando il gioco e la creatività come strumento di conoscenza e come mezzo di aggregazione e di espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;

  • Porsi come punto di riferimento per chiunque abbia necessità di aiuto nella gestione dei propri bambini, organizzando attività presso la propria sede o anche a domicilio;

  • Promuovere e rappresentare progetti pedagogici, ludici e socio culturali per bambini e adulti, attività di sostegno e promozione della genitorialità;

  • Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • Quote e contributi degli associati;

  • Eredità, donazione e legati;

  • Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d’istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  • Entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che se impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. La qualità di socio si perde:

  • Per decesso;

  • Per recesso;

  • Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dalla richiesta;

  • Per esclusione:

  • Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

  • Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento s’intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • Godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

  • Rendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

  • Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  • Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Consiglio direttivo;

  • Il Presidente;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L’ Assemblea

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria

  • Nomina i componenti del Consiglio direttivo;

  • Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

  • Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

  • Si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;

  • Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

  • Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

  • Fissa le linee d’indirizzo dell’attività annuale;

  • Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo:

  • Nomina al suo interno un Presidente;

  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • Predispone bilancio o rendiconto;

  • Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

  • Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

  • Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri d’iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Consigliere più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Consigliere più anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.13 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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Associazione Nonna Lucia C.F. 91177630356

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